Bruxelles, 3.10.2007

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili

Bruxelles, 3.10.2007

La Commissione propone dunque di combinare i requisiti stabiliti da questa direttiva con quelli previsti dalla direttiva 2003/102/CE relativa alla protezione dei pedoni.

Motivazione e obiettivi della proposta

Obiettivo della presente proposta è rafforzare i requisiti comunitari volti ad accrescere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili in caso di lesioni dovute all’urto con un veicolo a motore.

Tali requisiti sono attualmente contenuti nella direttiva 2003/102/CE ( ). A norma dell’articolo 5 della direttiva, è stata effettuata una valutazione di fattibilità concernente alcuni dei requisiti previsti dalla seconda fase della direttiva, nonché la possibilità di utilizzare sistemi di sicurezza attivi. Dalla valutazione è emerso che detti requisiti non sono applicabili.

La Commissione propone, pertanto, un nuovo regolamento che sarà il fondamento giuridico di tutta una serie di requisiti applicabili in materia di sistemi di sicurezza attiva. Questa soluzione presenta un duplice vantaggio: il regolamento è direttamente applicabile su tutto il territorio dell’Unione europea senza bisogno di recepimento nelle singole legislazioni nazionali e fornisce alle imprese e alle autorità di omologazione un unico corpus di norme.

Inoltre, la direttiva 2005/66/CE del 26 ottobre 2005 relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore prevede controlli in caso di utilizzo di tali sistemi e indica vari livelli di protezione per gli utenti della strada vulnerabili in caso di urto con i veicoli dotati di tali sistemi. La Commissione propone dunque di combinare i requisiti stabiliti da questa direttiva con quelli previsti dalla direttiva 2003/102/CE relativa alla protezione dei pedoni.

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Official Journal of the European Union

Antec

Pajero

Permitted again brushguards fulfilling EC defined crashrequirements in order to reduce risks for pedestrians.

Starting from August 2006 it will again be legal for OEM customers to sell brushguards ex factory.

This has been established in an EC regulation issued in October 2005 in order to improve protection for pedestrians.

Correspondingly a main requirement of the regulation is: The brushguards must reduce the stress on potential victims in case of accidents with pedestrians.
In other words: On defined situations, the stress on a victim caused by a vehicle front WITH brushguard must be at least 10% less than the one caused from the same vehicle without brushguard.
The requirements were fulfilled as Klaus Rumpp, Technical Manager of company ANTEC from Inning points out.
ANTEC develops and manufactures this new kind of brushguards. ANTEC´s own measurements were proofed by the Federal Institute for Roads and Traffic. According to Mr. Rumpp, ANTEC will be first supplier for the new models of BMW-X5- und -X3.

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

DIRETTIVA 2005/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Articolo 1 Oggetto Scopo della presente direttiva è il miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Essa stabilisce prescrizioni tecniche per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure come entità

Articolo 3 - Prescrizioni relative all’omologazione

1. A partire dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di veicoli che sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:
a) negare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;
b) vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata e che rispondano alle prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II, gli Stati membri non possono:
a) negare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;
b) vietare la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 25 novembre 2006 riguardo ai nuovi tipi di veicoli provvisti di sistemi di protezione frontale o ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata che non rispondano alle prescrizioni degli allegati I e II, gli Stati membri negano il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale.
4. A partire dal 25 maggio 2007, riguardo ai veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:
a) considerano non più validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della medesima direttiva;
b) vietano l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE.
5. A partire dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate si applicano ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 5 – Revisione

Entro il 25 agosto 2010, alla luce dei progressi tecnici e dell’esperienza acquisita, la Commissione rivede le disposizioni tecniche della presente direttiva e, in particolare, le condizioni che richiedono la prova d’urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, l’inserimento della prova d’urto della testa di un adulto contro il sistema di protezione frontale e le specifiche della prova d’urto della testa di un bambino contro il sistema di protezione frontale. I risultati di questa revisione saranno oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, a seguito di tale revisione si ritenesse opportuno adeguare le disposizioni tecniche della presente direttiva, tale adeguamento è effettuato secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 8 - Entità tecniche separate

La presente direttiva non pregiudica la facoltà di uno Stato membro di vietare o limitare l’impiego dei sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell’entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 9 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 10 – Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1. Per essere autorizzati, i sistemi di protezione frontale devono superare le prove seguenti:
3.1.1. Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d’urto di 40 km/h. L’angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21o, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l’accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non èsuperiore a 200 g.
3.1.1.1. Ciononostante, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche separate per uso esclusivo su veicoli specifici con una massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1o ottobre 2005, o veicoli con una massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, le disposizioni di cui al punto 3.1.1 possono essere sostituite dalle disposizioni dei punti 3.1.1.1.1 o 3.1.1.1.2.
3.1.1.1.1. La prova è effettuata a una velocità d’urto di 40 km/h. L’angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 26o, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 7,5 mm e l’accelerazione misurata in corrispondenza della tibia non è superiore a 250 g.
3.1.1.1.2. Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d’urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l’autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per l’angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio e l’accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia. In ogni caso, il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90 % del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.
3.1.1.2. Qualora l’altezza inferiore del sistema di protezione frontale superi i 500 mm, tale prova deve essere sostituita con la prova d’urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, come specificato nel punto 3.1.2.
3.1.2. Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d’urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d’urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm. La prova d’urto della coscia contro il sistema di protezione frontale «paraurti» va effettuata se l’altezza inferiore del sistema di protezione frontale «paraurti» in posizione di prova è superiore a 500 mm.
3.1.2.1. Ciononostante, in relazione ai sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche separate da utilizzare solamente su determinati veicoli con una massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1o ottobre 2005 o su veicoli con una massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, le disposizioni del punto 3.1.2. possono essere sostituite dalle disposizioni dei punti 3.1.2.1.1 o 3.1.2.1.2.
3.1.2.1.1. La prova è effettuata ad una velocità d’urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d’urto rispetto al tempo non è superiore a 9,4 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 640 Nm.
3.1.2.1.2. Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d’urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l’autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per la somma istantanea delle forze d’urto e il momento flettente sul dispositivo di simulazione. In ciascun caso il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90 % del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.
3.1.2.2. Qualora l’altezza inferiore del sistema di protezione frontale sia inferiore a 500 mm, tale prova non è richiesta.
3.1.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità massima d’urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d’urto rispetto al tempo, alla parte superiore e inferiore del dispositivo di simulazione, non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 5,0 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 300 Nm. Entrambi i risultati sono registrati esclusivamente a scopo di monitoraggio.
3.1.4. Urto della testa di bambino/giovane adulto contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d’urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo d’urto della testa di 3,5 kg. per un bambino/giovane adulto. Il criterio di prestazione della testa (HPC), ottenuto dalla risultante delle serie temporali dell’accelerometro, conformemente al punto 1.15, non è mai superiore a 1 000.

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